info@gazzani.it +39 045 8006974
Studio Gazzani
  • Home
  • Lo Studio
    • Il Team
    • Pubblicazioni
    • Codice etico
    • News & Pillole di Massimo Gazzani
  • Aziende
    • Societario e gruppi di imprese
    • Consulenza Aziendale
    • Servizi consulenza ordinaria all’attività di impresa
    • Fusioni, acquisizioni e operazioni di finanza straordinaria
    • Special affairs and situations e soluzione di crisi aziendali
    • Servizi fiscali e contenzioso tributario
    • Top 12 aree di consulenza per l’impresa dello studio Gazzani
    • International tax
    • Revisione contabile
  • Privati
  • Area Internazionale
  • Consulenza Online
  • Blog
  • Links
  • Contatti
    • Iscriviti alla Newsletter
    • Lavora con noi
    • Sede Milano
    • Sede Isola della Scala
    • Sede Bovolone (Vr)
    • Sede Verona
    • Sede Roma
Costo inerente. Principio della tassazione. Conferma della Cassazione (Cass. 11.1.2018 n. 450)

Costo inerente. Principio della tassazione. Conferma della Cassazione (Cass. 11.1.2018 n. 450)

Costo inerente. Principio della tassazione.

La nozione di “costo inerente” come costo aziendale e dell’attività esercitata trova conferma secondo la Cassazione 11.1.2018 n. 450, quando un costo è inerente e, quindi, deducibile dal reddito d’impresa:
– se è correlato all’attività in concreto esercitata, anche se in via indiretta, potenziale o in proiezione futura;
– a prescindere dall’utilità e dal vantaggio apportati per il conseguimento di ricavi o di reddito.
Sulla base di tale interpretazione, lo Studio Gazzani sostiene che il giudizio di inerenza opera, pertanto, su un livello “preventivo” e più generale rispetto alle singole disposizioni del TUIR, dal momento che lo stesso mira a verificare se si realizza il necessario collegamento (anche in via prospettica) tra il componente economico e l’attività dell’imprenditore.
Ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del costo inerente, risulta, quindi, necessario:
– effettuare, in prima battuta, una ricognizione preventiva di tutte poste che hanno determinato il risultato di bilancio, le quali devono risultare collegate con la fonte produttiva e, dunque, devono risultare inerenti;
– successivamente, solo in relazione alle poste che possono essere considerate inerenti, è possibile applicare le ordinarie disposizioni del TUIR.
Le regole di deducibilità dei componenti positivi e negativi di reddito sono sancite dall’articolo 109 del Tuir, in base al quale i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni (trattasi, come noto, dei famosi principi di competenza, certezza ed obiettiva determinabilità).

Sotto il profilo dell’inerenza del costo sostenuto (costo inerente), il legislatore prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (articolo 96 del Tuir), tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Come regola adottata dallo Studio Gazzani, questo principio di carattere generale è rafforzato dalla recente sentenza della Cassazione: il costo sostenuto dall’impresa sarà deducibile dal proprio reddito solo se inerente rispetto all’attività esercitata; in caso contrario, sarà recuperato a tassazione.

“Costo inerente, costo deducente”

Grazie dell’attenzione

Massimo Gazzani

 

Costo inerente. Principio della tassazione. Conferma della Cassazione (Cass. 11.1.2018 n. 450)

Costo inerente. Principio della tassazione.

La nozione di “costo inerente” come costo aziendale e dell’attività esercitata trova conferma secondo la Cassazione 11.1.2018 n. 450, quando un costo è inerente e, quindi, deducibile dal reddito d’impresa:
– se è correlato all’attività in concreto esercitata, anche se in via indiretta, potenziale o in proiezione futura;
– a prescindere dall’utilità e dal vantaggio apportati per il conseguimento di ricavi o di reddito.
Sulla base di tale interpretazione, lo Studio Gazzani sostiene che il giudizio di inerenza opera, pertanto, su un livello “preventivo” e più generale rispetto alle singole disposizioni del TUIR, dal momento che lo stesso mira a verificare se si realizza il necessario collegamento (anche in via prospettica) tra il componente economico e l’attività dell’imprenditore.
Ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del costo inerente, risulta, quindi, necessario:
– effettuare, in prima battuta, una ricognizione preventiva di tutte poste che hanno determinato il risultato di bilancio, le quali devono risultare collegate con la fonte produttiva e, dunque, devono risultare inerenti;
– successivamente, solo in relazione alle poste che possono essere considerate inerenti, è possibile applicare le ordinarie disposizioni del TUIR.
Le regole di deducibilità dei componenti positivi e negativi di reddito sono sancite dall’articolo 109 del Tuir, in base al quale i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni (trattasi, come noto, dei famosi principi di competenza, certezza ed obiettiva determinabilità).

Sotto il profilo dell’inerenza del costo sostenuto (costo inerente), il legislatore prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (articolo 96 del Tuir), tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Come regola adottata dallo Studio Gazzani, questo principio di carattere generale è rafforzato dalla recente sentenza della Cassazione: il costo sostenuto dall’impresa sarà deducibile dal proprio reddito solo se inerente rispetto all’attività esercitata; in caso contrario, sarà recuperato a tassazione.

“Costo inerente, costo deducente”

Grazie dell’attenzione

Massimo Gazzani

 

Tags: costo costo inerente deducibilità imposte e tasse inerenza reddito

Massimo Gazzani - author

Comments are closed

Previous Next

Search

Recent Posts

  • Studio Gazzani, nel celebrare i suoi 70 anni dalla fondazione, invia a Tutti un Augurio speciale di Buon Natale e serene Festività
  • L’export italiano punta a 700 miliardi entro 2027 e Studio Gazzani può essere Partner con GMN International
  • Studio Gazzani celebra i 70 anni // Look Forward, Learn from the Past
  • Olimpiadi Milano Cortina 2026: mancano 75 giorni con un impatto economico stimato ad oltre 5 mld di euro – Studio Gazzani
  • 23 novembre 2025 a Milano: data storica perchè è il primo derby tra Inter e Milan nello stadio San Siro di proprietà
  • Società semplice per proteggere la continuità con uno sguardo particolare al fisco
  • Affitti, Montenapoleone a Milano la via del lusso più cara al mondo: è una città internazionale
  • 10 novembre è la giornata mondiale della contabilità e Studio Gazzani la celebra ricordandone l’importanza
  • Manovra 2026: Studio Gazzani indica importi e timing per l’approvazione
  • Lo Studio Gazzani ha ottenuto il rating di legalità, un riconoscimento significativo che attesta l’alta qualità della governance, la trasparenza e l’affidabilità dello studio nel rispetto delle norme etiche e fiscali.
  • Secondo lo Studio Gazzani la successione di Giorgio Armani può essere considerata un modello per altri patrimoni di famiglie di imprenditori, per diversi motivi legati a una pianificazione accurata e a una governance societaria equilibrata.
  • Iniziata ieri una nuova fase commerciale USA-UE secondo Studio Gazzani
  • Quando e come utilizzare il Trattamento di Fine Mandato (TFM) secondo lo Studio Gazzani
  • Fondo patrimoniale o società semplice ? come proteggere e gestire un patrimonio familiare secondo lo Studio Gazzani
  • Trust o società semplice per gestire patrimonio familiare secondo lo Studio Gazzani

Studio Gazzani Commercialista

Studio Gazzani, studio commercialista Verona, tax consultant Verona, sessanta anni, tre generazioni di professionisti, pronto alla sfida con il terzo millennio del mondo dei servizi professionali come dottore commercialista con il proprio Studio presente nelle PMI a Verona Isola della Scala e Milano. Fare il dottore commercialista in Italia è diverso rispetto ad anni fa. E’ cambiato soprattutto il rapporto fra il cliente e il professionista. Prima vi era un legame più forte e di rispetto dei ruoli, oggi tutto è più commerciale e basato su interessi convergenti. Cosa premia e rende vincenti? Sicuramente l’intelligenza e la preparazione, abbinati allo spirito di sacrificio, all’impegno quotidiano sono i requisiti determinanti della mia esperienza professionale: un bagaglio ereditato, ma anche fortemente ricercato.

Sede Milano

20124, Via Fabio Filzi, 10

+39 02 67076752
+39 02 67076803

Ufficio Verona

37122, Via dei Mutilati 3/D

+39 045 8006974
+39 045 8011522

Ufficio Isola della Scala

37063, Via Cardinale Bevilacqua, 11

+39 045 7300256
+39 045 8011522

Ufficio Roma

00197, Via dei Monti Parioli 54 A

+39 045 8006974
+39 045 8011522

Ufficio Bovolone (Vr)

37051, Via Madonna 262

+39 045 7103766

email

info@gazzani.it
Copyright© Studio Gazzani Stp società tra professionisti Srl. PI 02263940237   -   Dati Legali | Cookie | Privacy | Credits