Trust senza imposta sulle donazioni. Applicata la tassa fissa come detto dallo Studio Gazzani
Il trust non è soggetto alle imposte sulle donazioni e ipocatastali.
La conferma la Giurisprudenza milanese con la sentenza 5176/2017 (Presidente Locatelli, relatore Garofalo).
La decisione analizza l’imposta sulle donazioni in un trust autodichiarato, e conferma concetti generali sulla natura giuridica del trust, con possibili risvolti in altri settori e operazioni .
La decisione analizza l’imposta sulle donazioni in un trust autodichiarato, e conferma concetti generali sulla natura giuridica del trust, con possibili risvolti in altri settori e operazioni .
La questione trattata si riferisce a un atto di donazione di beni in un trust autodichiarato (nel quale disponente e trustee coincidono), per il quale il notaio, stante gli articoli 2 e 10 Dlgs 347/90 e l’articolo 2, comma 49, Dl 262/06, aveva liquidato “ a zero” l’imposta di donazione nonché quelle ipocatastali (imposta fissa).
L’Ufficio aveva modificato il calcolo sul presupposto che i beni erano stati trasferiti a titolo gratuito creando un vincolo di destinazione, applicando in questo caso l’imposta in misura proporzionale e le sanzioni di conseguenza.
Ma i giudici tributari, richiamando alcune sentenze di legittimità, ha definito il trust come un insieme di beni e rapporti destinati a un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui il quale dispone di un diritto. In tale ottica, il trust va considerato privo di personalità giuridica.
Il trust autodichiarato – in definitiva – realizza una donazione indiretta, nel senso che per suo mezzo il disponente provvederà a beneficiare i sui discendenti non direttamente, bensì a mezzo del trustee. In altri termini questo trust si limita a produrre soltanto un’efficacia segregante i beni in esso conferiti.
Pertanto, la segregazione dei beni e diritti conferiti in un trust non realizza il presupposto impositivo dell’imposta di successione e donazione che è quello dell’arricchimento gratuito del patrimonio dei beneficiari. In tale senso – concludono i giudici – «l’imposta in misura proporzionale sarà eventualmente dovuta dai beneficiari nel momento in cui i beni e i diritti saranno effettivamente trasferiti nel loro patrimonio». Il conferimento dei beni in un trust autodichiarato può scontare quindi le imposte in misura fissa e non proporzionale.
Ma i giudici tributari, richiamando alcune sentenze di legittimità, ha definito il trust come un insieme di beni e rapporti destinati a un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui il quale dispone di un diritto. In tale ottica, il trust va considerato privo di personalità giuridica.
Il trust autodichiarato – in definitiva – realizza una donazione indiretta, nel senso che per suo mezzo il disponente provvederà a beneficiare i sui discendenti non direttamente, bensì a mezzo del trustee. In altri termini questo trust si limita a produrre soltanto un’efficacia segregante i beni in esso conferiti.
Pertanto, la segregazione dei beni e diritti conferiti in un trust non realizza il presupposto impositivo dell’imposta di successione e donazione che è quello dell’arricchimento gratuito del patrimonio dei beneficiari. In tale senso – concludono i giudici – «l’imposta in misura proporzionale sarà eventualmente dovuta dai beneficiari nel momento in cui i beni e i diritti saranno effettivamente trasferiti nel loro patrimonio». Il conferimento dei beni in un trust autodichiarato può scontare quindi le imposte in misura fissa e non proporzionale.
Questa è la linea interpretata dallo @StudioGazzani
Grazie dell’attenzione
Tanti Auguri di Buone Feste
Massimo Gazzani - author
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